Accesso agli atti di gara e ricorso incidentale: chiarimenti dal Tar di Trento

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La sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026 conferma i termini per l’ostensione dei documenti di gara e chiarisce l’inammissibilità del ricorso incidentale nel rito superaccelerato

Il Tar di Trento, con la sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026, ha fornito indicazioni importanti sull’accesso agli atti di gara e sul ricorso incidentale nel rito superaccelerato.

Per quanto riguarda l’accesso agli atti, la massima trasparenza prevista dalla legge attraverso la piattaforma digitale non consente ulteriori richieste da parte delle imprese una volta decise dalla stazione appaltante eventuali oscuramenti di parti delle offerte. L’azienda interessata ha l’onere di reagire tempestivamente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, per contestare i documenti rimasti riservati.

Sul fronte del rito speciale “superaccelerato”, previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023, il Tar conferma che il ricorso incidentale non è ammesso. Il rito, caratterizzato da tempi estremamente ridotti per la definizione delle controversie, non prevede l’istituto del ricorso incidentale, diversamente da quanto avviene nelle controversie ordinarie in materia di appalti pubblici disciplinate dall’art. 120 c.p.a.

La decisione del Tar di Trento conferma orientamenti già espressi da altre sezioni del Consiglio di Stato e dai Tar regionali, consolidando così un quadro chiaro sulle procedure di accesso e sulle modalità di impugnazione nel contesto dei procedimenti superaccelerati.

Fonte: gdc.ancidigitale.it