Delibera ANAC 168/2026 – Attestazioni OIV. Punto della situazione al 25 luglio 2026

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Con l’ultima settimana di luglio si chiude la prima fase del ciclo di attestazione, quella dedicata alla rilevazione degli obblighi di pubblicazione prevista dalla Delibera ANAC n. 168/2026.

Sarà il momento in cui OIV e RPCT dovranno completare le verifiche e predisporre l’attestazione da pubblicare entro la scadenza del 30 luglio 2026, assicurandosi di non tralasciare gli elementi essenziali richiesti dall’Autorità.

Allo stato attuale il quadro della trasparenza amministrativa presenta due elementi ulteriori, oltre alla scheda di rilevazione prevista dalla Delibera 168, che incidono direttamente sull’operatività degli OIV e dei RPCT:

  • gli schemi aggiornati di pubblicazione del d.lgs. 33/2013 (news ANAC del 25 giugno 2026);
  • le criticità del nuovo sistema di pubblicazione tramite link alle banche dati, segnalate da ANAC con l’Atto di segnalazione n. 3/2026 (Delibera n. 265/2026).

Proviamo a riunire i vari elementi in una sintesi ragionata, sperando che sia utile per amministrazioni, OIV e RPCT che stanno predisponendo l’attestazione.

La scheda OIV della Delibera 168/2026: cosa controlla davvero

La scheda di rilevazione OIV conferma la struttura già sperimentata negli anni precedenti, ma introduce un elemento di chiarezza, ossia distingue nettamente i controlli sui contenuti da quelli sulla conformità degli schemi di pubblicazione.

Se si parla di controlli sui contenuti (verifica sostanziale), l’OIV deve verificare che i dati richiesti dal d.lgs. 33/2013 siano effettivamente presenti, completi, aggiornati e coerenti con la norma, non dimenticando le indicazioni sulla pertinenza 2025

Esempi: presenza dei dati sui consulenti se nominati nel 2025; presenza di contributi e vantaggi economici, se superiori ai 1000 euro nell’anno solare e se relativi al 2025; pubblicazione di documenti di bilancio quali DUP, bilancio consuntivo e previsionale; pubblicazione delle informazioni sui contratti e dei relativi atti; …

Se si parla di controlli sulla conformità degli schemi (verifica formale), l’OIV deve verificare che la pubblicazione rispetti gli schemi standard ANAC, aggiornati e approvati il 10 giugno 2026. Secondo ANAC, gli schemi sono stati migliorati sulla base della sperimentazione avviata con la delibera 495/2024 e aggiornati anche per recepire le specifiche tecniche del Portale Servizi ANAC.

In pratica quindi il contenuto deve risponde al d.lgs. 33/2013, mentre la forma deve rispondere agli schemi ANAC. Questa distinzione è fondamentale perché consente agli OIV di motivare correttamente eventuali non conformità, in quanto un’amministrazione può avere contenuti completi ma pubblicati in modo non conforme agli schemi, oppure schemi perfetti ma contenuti mancanti.

Le novità sugli schemi di pubblicazione (news ANAC 25 giugno 2026)

La revisione degli schemi, secondo l’autorità ANAC ha tre obiettivi principali: uniformare la pubblicazione tra amministrazioni; semplificare la compilazione grazie alle specifiche tecniche; risolvere le criticità emerse durante la sperimentazione. Gli schemi aggiornati dovrebbero risultare ora più chiari e più facili da usare, perché pensati per funzionare meglio con le nuove modalità di interoperabilità tra banche dati e siti delle amministrazioni.

Per gli OIV questo significa che la conformità va valutata sulla base dei nuovi modelli, non più su quelli del 2024–2025, ed eventuali scostamenti devono essere segnalati come non conformità formali, anche se il contenuto è corretto.

Il nuovo sistema di pubblicazione tramite link alle banche dati (D.L. 19/2026)

ANAC, con il suo Atto di segnalazione n. 3/2026, ha evidenziato alcune criticità in merito all’utilizzo delle banche dati come link di pubblicazione da riportare nelle relative sezioni in Amministrazione Trasparente. La sua segnalazione parte considerando l’art. 8 del d.l. 19/2026, che ha introdotto la possibilità di sostituire la pubblicazione diretta con un link alle banche dati nazionali già alimentate dagli enti. Il principio è quello del “once only”: il dato si comunica una volta, poi è reso disponibile tramite interoperabilità.

L’Autorità, pur condividendo l’obiettivo, ha segnalato criticità rilevanti:

  1. l’Allegato B del d.lgs. 33/2013, documento che riassume ed elenca di quali banche dati si sta parlando, risulta allo stato attuale non aggiornato;
  2. alcune banche dati sono obsolete, non più disponibili (o addirittura non funzionanti!!!, vedi il portale Soldi Pubblici, nda);
  3. mancano piattaforme oggi molto usate e centrali per le PPAA (es. InPA);
  4. alcune banche dati non contengono tutte le informazioni richieste dalla norma.

Vi è quindi un concreto rischio di riduzione della trasparenza, in quanto se la banca dati non è aggiornata, incompleta o non consultabile, il cittadino non può ottenere le informazioni che prima erano pubblicate direttamente sul sito dell’ente. Inoltre, possono crearsi evidenti disparità tra amministrazioni, poiché alcune possono limitarsi a pubblicare un link, mentre altre devono continuare a pubblicare dati e documenti completi.

Chiaramente questo influisce, e non poco, nei controlli da parte degli OIV, che tra l’altro possono sviluppare una loro modalità di interpretazione differente e quindi creare una discrepanza tra ente ed ente.

Con l’approccio di cui alla DL 19/2026 l’OIV può verificare solo la presenza e il funzionamento del link, ma non potrà di certo chiedere di intervenire sulle carenze della banca dati, perché non dipendono dai singoli enti ma da un portale esterno controllato da altri.

ANAC ha in merito proposto di implementare la Piattaforma Unica della Trasparenza, come punto di accesso centralizzato ai dati delle amministrazioni. La piattaforma dovrebbe essere interoperabile con tutte le banche dati nazionali, consentire la pubblicazione delle informazioni mancanti e garantire l’accessibilità anche quando le banche dati non sono aggiornate o non funzionano.

Le amministrazioni potrebbero quindi assolvere agli obblighi pubblicando un unico link alla piattaforma, mentre OIV e cittadini avrebbero un sistema più stabile e omogeneo.

Implicazioni operative per gli OIV al 25 luglio 2026

  • Cosa deve verificare l’OIV nella scheda 2026

Contenuti: presenza, completezza, aggiornamento dei dati richiesti dal d.lgs. 33/2013, con il rispetto della pertinenza 2025.

Conformità agli schemi: uso corretto dei modelli ANAC aggiornati al 10 giugno 2026.

Per quanto riguarda i link alle banche dati: presenza del link; suo funzionamento; coerenza con quanto previsto dall’art. 8 del d.l. 19/2026.

  • Cosa NON può verificare l’OIV

la qualità, completezza o aggiornamento delle banche dati richiamate dal link.

L’OIV dovrà dunque segnalare: eventuali mancanze di contenuto; non conformità agli schemi; link non funzionanti o non coerenti con la norma.

In attesa degli interventi normativi richiesti dall’Autorità, il consiglio agli OIV è di adottare un approccio rigoroso e documentato, distinguendo ciò che dipende dall’ente da ciò che dipende dalle piattaforme nazionali.

Conclusione

Il 2026 rappresenta un anno di transizione: è il periodo in cui il sistema della trasparenza sta progressivamente integrando le nuove norme, gli schemi aggiornati e le modalità di pubblicazione introdotte dal decreto-legge n. 19/2026.

L’allineamento completo delle diverse disposizioni – normative, tecniche e operative – è atteso nei primi mesi del 2027, quando il quadro dovrebbe stabilizzarsi.

In questo contesto, non dimentichiamoci che il controllo sugli schemi previsto dalla Delibera ANAC n. 168/2026 ha attualmente una funzione limitata: per l’attestazione 2026 la verifica sulla conformità degli schemi ha infatti valore principalmente statistico, utile ad ANAC per monitorare il livello di adozione e preparare il passaggio al nuovo sistema. Questo vuol dire che la rilevazione di non conformità NON influirà su eventuali inadempienze da segnalare in fase di monitoraggio.

È verosimile che, con l’attestazione 2027, la verifica sulla conformità agli schemi diventerà più stringente e pienamente operativa, in coerenza con il nuovo impianto di interoperabilità e con le indicazioni di ANAC contenute nell’Atto di segnalazione n. 3/2026.