Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 14 maggio 2026, è intervenuto nuovamente sul tema della videosorveglianza pubblica, chiarendo un punto cruciale: le immagini raccolte dai sistemi comunali possono essere utilizzate solo per le finalità per cui il sistema è stato installato, e non per scopi ulteriori o incompatibili.
L’intervento nasce da un caso concreto in cui un Comune aveva utilizzato le immagini delle telecamere urbane per ricostruire un incidente stradale e contestare una violazione del Codice della strada. Il Garante ha ritenuto tale utilizzo illegittimo, perché non coerente con la finalità originaria del sistema, che era la tutela della sicurezza urbana.
Il provvedimento ribadisce un principio fondamentale del GDPR: i dati personali possono essere trattati solo per finalità determinate, esplicite e legittime.
Per i Comuni questo significa che se il sistema è installato per sicurezza urbana, non può essere usato per accertamenti amministrativi o ricostruzioni tecniche, così come, se è installato per protezione del patrimonio, non può essere usato per controllare comportamenti di soggetti terzi.
Ogni utilizzo “aggiuntivo” richiede una base giuridica specifica, che nella maggior parte dei casi non esiste.
Cosa non è consentito
Il provvedimento in questione chiarisce che il Comune non può utilizzare le immagini per ricostruire incidenti stradali; utilizzarle per contestare violazioni del Codice della strada; svolgere attività investigative o ricognitive non previste dalla finalità originaria; ampliare l’uso delle telecamere senza aggiornare informativa, registro e valutazione d’impatto.
Il messaggio è netto: la videosorveglianza non può diventare uno strumento di indagine generalizzata.
Cosa invece rimane pienamente consentito
Il provvedimento non limita in alcun modo i diritti dei cittadini (art. 15 GDPR), ossia un cittadino può continuare a chiedere e ottenere copia delle immagini che lo riguardano, anche se servono per tutelare un proprio diritto (es. un danneggiamento, un’aggressione, un sinistro), purché siano oscurati i terzi. Questo diritto non è toccato dal provvedimento.
Inoltre, l’uso delle immagini per finalità di sicurezza rimane pienamente legittimo per prevenire atti vandalici, tutelare il patrimonio, proteggere edifici e aree sensibili, collaborare con l’Autorità giudiziaria o di polizia su richiesta formale.
Cosa devono fare ora i Comuni
Il provvedimento è anche un’occasione per verificare la conformità dei sistemi esistenti. Gli enti sono invitati a ricontrollare le finalità dichiarate nel regolamento e nell’informativa; aggiornare il Registro dei trattamenti; verificare che non vi siano utilizzi impropri o ampliamenti non documentati; formare il personale autorizzato alla gestione delle immagini; assicurare che ogni accesso sia tracciato e motivato.
Il provvedimento del 14 maggio 2026 non introduce nuovi divieti, ma ricorda ai Comuni che la videosorveglianza è uno strumento di sicurezza, non di indagine.
Allo stesso tempo, conferma che i cittadini mantengono pienamente i loro diritti di accesso alle immagini che li riguardano, anche quando servono per tutelarsi.
Un equilibrio delicato, che richiede procedure chiare, formazione e attenzione quotidiana.
